Come Organizzazione sindacale, riteniamo che le NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE che saranno attribuite nei prossimi giorni agli aventi diritto, non incideranno sui compensi spettanti ai beneficiari delle posizioni che hanno ottenuto dalle Scuole, negli anni scolastici 2024/25 e 2025/2026, gli incarichi specifici da retribuire con le risorse del fondo di Istituto.
Nel merito abbiamo già discusso in sede ministeriale, una prima volta in data 6 agosto 2026 durante l’incontro di informativa sulle istruzioni operative ai fini dell’attribuzione delle Nuove Posizioni Economiche agli aventi diritto che avranno decorrenza dal 1° settembre 2024 e, successivamente, in data 10 agosto 2026, in coda all’incontro per la firma definitiva del CCNI riguardante i compensi del MOF per l’anno 2025/2026.
In entrambe le circostanze è stato chiesto da tutte le Organizzazioni Sindacali che venissero inviate alle scuole indicazioni chiare sulla non incidenza delle due tipologie di compensi (incarico specifico e posizione economiche) cosa che ad oggi non risulta essere stata fatta.
Alcuni Dirigenti, quindi, stanno assumendo decisioni autonome e contrastanti, alcuni non si sono posti il problema, altri pensano di recuperare i compensi già corrisposti ai beneficiari degli incarichi specifici che diventano titolari di posizione economica con decorrenza retroattiva ed altri, ancora, di sospendere il pagamento agli aventi diritto in attesa di chiarimenti.
L’ARAN in data 19 giugno 2026, a richiesta della Direzione Generale del Personale Scolastico, ha fornito sulle Nuove Posizioni Economiche un parere che, letto con attenzione dovrebbe spazzare via ogni dubbio in merito alla questione di cui ci stiamo occupando.
Al comma 4 del parere, l’ARAN scrive
“ (...) si ritiene opportuno rilevare che il CCNL 18/01/2024, nel rivisitare l’istituto delle posizioni economiche all’interno delle Aree, attribuisce alle stesse una valenza esclusivamente economica e non anche giuridica”.
Contrariamente, quindi, rispetto alla normativa contrattuale precedente, il Contratto nazionale di lavoro sottoscritto il 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021 non prevede per i beneficiari della posizione economica lo svolgimento di compiti ulteriori a quelli previsti dal profilo.
Per ottenere il beneficio gli unici requisiti sono anzianità minima di servizio, la richiesta dell’interessato e l’utile collocazione nella graduatoria di merito compilata e seguito dell’avvenuta frequenza del corso di formazione.
La condivisione dell’opinione di chi pensa che l’indennità spettante ai titolari di incarichi specifici sia incompatibile con la posizione economica, significherebbe negare la retribuzione dovuta a chi ha svolto incarichi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal proprio profilo professionale formalmente affidati all’inizio dell’anno scolastico.
Siamo certi che, in sede di contenzioso, nessun tribunale potrebbe avallare una simile ingiustizia.
Cosa prevedono al riguardo i contratti:
- Il Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto il 18 GENNAIO 2024 e relativo al periodo 2019-2021- Art.54 Incarichi specifici al personale ATA:
- Comma 1 - Le istituzioni scolastiche ed educative in relazione alle proprie esigenze organizzative e di servizio possono conferire ai dipendenti, non titolari di incarico di DSGA ed effettivamente in servizio, incarichi specifici della durata di una anno scolastico di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.
- Comma 2 - Gli incarichi di cui al comma 1 sono retribuiti con una specifica indennità, avente carattere accessorio, il cui valore è definito in sede di contrattazione integrativa di istituto di cui all’art.30, comma 2, lettera c) (livelli, soggetti e materie de relazioni sindacali) in relazione alle risorse per miglioramento dell’offerta formativa destinate a tale finalità, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
- Comma 4 - Tra le risorse destinale al conferimento di incarichi di cui al comma 2 rientrano quelle di cui all’art.40, comma 1, lettera d) CCNL 19/4/2018. Esse saranno finalizzate in particolare per l’area del Collaboratori per remunerare gli incarichi correlati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza degli alunni- ivi compresi quelli della Scuola dell’infanzia e quelli con disabilità- e al primo soccorso. Lo specifico incarico di cui al presente comma è retribuito con un’indennità il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero degli assistiti e delle peculiarità delle attività da svolgere. In tale sede è possibile prevedere che per il personale titolare di posizione economica, l’indennità correlata all’incarico di cui al presente comma sia assorbita, in tutto, o in parte, fino a concorrenza della posizione economica in godimento.
L’eventuale assorbimento dell’indennità spettante al titolare di incarico specifico è prevista, come possibile e non obbligatoria, unicamente per gli incarichi specifici correlati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza degli alunni- ivi compresi quelli della Scuola dell’infanzia e quelli con disabilità- e al primo soccorso, affidato ai Collaboratori scolastici e non anche agli altri incarichi specifici affidati dalla Scuola.
Il presente comma ha effetto sugli incarichi attribuiti successivamente alla definizione del contratto integrativo di cui al presente comma.
I Contratti nazionali Integrativi successivi alla definizione del CCNL 18 gennaio 2024 sono stati stipulati:
1. In data 01/08/2025 per L’ anno scolastico 2024/2025
- Art.5 Incarichi specifici personale ATA Il punto 1- lettera ii prevede che l’indennità spettante al collaboratore scolastico titolare di incarico connesso all’assistenza degli alunni è assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento.
2. In data 10/08/2026 perL’ anno scolastico 2025/2026
- Art.5 – Incarichi specifici personale ATA I- l punto 1- lettera ii prevede che l’indennità spettante al collaboratore scolastico titolare di incarico connesso all’assistenza degli alunni è assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento (contenuto identico al CCNI precedente).
- L’art.10 comma 1n entrambi i Contratti nazionali integrativi - prevede “Le parti rimettono ad un apposito tavolo di confronto tutte le problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto e richiamano quanto previsto dall’art.3 del CCBL 2019-2021 per quanto attiene all’interpretazione autentica del contratto” .
Per gli incarichi diversi da quelli previsti dal comma 4 dell’art.54 del CCNL 18 gennaio 2024 non è prevista alcuna compensazione; l’assorbimento, nei casi previsti, sarebbe comunque possibile solamente se all’atto del conferimento dell’incarico avessimo saputo che il dipendente beneficiario fosse stato titolare di posizione economica e nell’atto di affidamento risultasse la volontà dell’Istituto di avvalersi della norma contrattuale; le posizioni economiche saranno assegnate solamente nei prossimi giorni per cui al momento dell’affidamento dell’incarico non se ne aveva conoscenza.
Come è facile comprendere la possibilità prevista dal comma 4 dell’art.54 del CCNL 18/1/2024 è divenuta norma contrattuale obbligatoria solo a seguito della sottoscrizione dei Contratti integrativi nazionali del 1/8/2024 e del 10/8/2026 che la Federazione Gilda Unams non ha firmato.
Le Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto i citati Contratti nazionali integrativi del 1/8/2025 e del 10/8/2025, che prima firmano e poi si lamentano, ai sensi dell’art.10 dei tali contratti, dovrebbero richiedere la convocazione del Tavolo di confronto per risolvere in via contrattuale le problematiche sorte nell’applicazione della norma che ha creato una situazione paradossale.
I Dirigenti scolastici dovrebbero astenersi dall’assumere decisioni che costituiscono un danno per i lavoratori e che, sicuramente, oltre ad essere ingiuste, determinerebbero un sicuro contenzioso.
Non possiamo limitarci a parlarne o a scrivere note che spesso non producono effetti concreti e utili per il personale.
È necessario utilizzare tutte le vie previste dalla contrattazione e, in via residuale, assistere quanti vorranno iniziare un contenzioso al fine di vedersi riconoscere, come promesso, i compensi e le indennità per il lavoro svolto. Le nostre sedi sindacali, come sempre, sono disponibili ad assistere quanti ingiustamente saranno danneggiati.
22 agosto 2026
SILVIO MASTROLIA